| NUOVE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO. | ![]() | ![]() | ![]() |
Lo ha confermato il ministero del Lavoro in occasione del Forum Lavoro, il convegno via satellite organizzato dal Sole 24 Ore e dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Le modifiche del collegato riguardano il mancato rispetto della durata massima dell'orario di lavoro (48 ore in sette giorni, rilevabili come media) e il mancato riconoscimento (ogni sette giorni) del periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (il periodo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, tranne alcune deroghe). Per entrambe queste violazioni il datore deve pagare una sanzione amministrativa da 100 a 750 euro. La sanzione va da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre dei "periodi" che l'azienda usa per rilevare la media dell'orario di lavoro eseguito dai dipendenti. Gli importi salgono (da mille a 5mila euro) se la violazione coinvolge più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento. In questo caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. I periodi presi in considerazione dalla norma, in cui vanno rilevati gli illeciti, coincidono con l'arco temporale previsto dal decreto legislativo 66/03, in cui è possibile rilevare l'orario di lavoro medio dei dipendenti: di norma quattro mesi; i contratti collettivi di lavoro - per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro - possono elevare il limite fino a sei mesi, o fino a 12 mesi. Quanto al periodo che precede l'ispezione - che può essere utilizzato dall'ispettore per rilevare gli illeciti - è possibile che il ministero del Lavoro spieghi con una circolare per quanto tempo, precedente il momento dell'inizio della verifica, è possibile estendere il controllo. E ciò per appurare se, in quel determinato arco temporale, la violazione si è ripetuta più volte in modo da far scattare la sanzione. L'addetto al controllo non potrà estendere l'accertamento oltre il termine prescrizionale di cinque anni. È da ritenere che nei primi tempi di entrata in vigore della normativa l'ispezione si dovrà sviluppare su due piani diversi. Nel diritto sanzionatorio amministrativo, infatti, la sanzione va irrogata sulla base della legge vigente nel tempo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo, anche se una legge successiva è più favorevole al trasgressore. Ne deriva che sino a quando il nuovo metodo di calcolo della sanzione non avrà almeno cinque anni di vita, chi esegue il controllo applicherà i nuovi criteri alle violazioni emerse durante la verifica e sino alla data di entrata in vigore del collegato lavoro. Per i periodi precedenti, invece, e comunque all'interno della prescrizione quinquennale, opererà la precedente regolamentazione. Cambiano anche le sanzioni per il datore di lavoro che non riconosce al lavoratore le ferie (nelle modalità previste dal decreto legislativo 66/03). I nuovi importi vanno da 100 a 600 euro, o da 400 a 1.500 se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni. Se i lavoratori sono più di dieci o l'irregolarità si è verificata in almeno quattro anni la sanzione va da 800 a 4.500 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Per chi non rispetta le regole del riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore), sanzione da 50 a 150 euro o da 300 a 1.000 euro se riguarda più di cinque lavoratori o in almeno tre periodi di 24 ore, ulteriormente inasprita da 900 a 1.500 euro se riferita a più di dieci lavoratori o viene rilevata in almeno cinque periodi di 24 ore (pagamento ridotto non ammesso). Si tratta di un sistema sanzionatorio "per soglia" - ha chiarito il ministero - e la sanzione più elevata scatta sia al superamento del numero dei lavoratori coinvolti sia per il raggiungimento della soglia dei periodi di riferimento, quindi anche con la presenza di un parametro. (Fonte Il Sole 24 ore) |















Nuove sanzioni in caso di violazioni dell'orario di lavoro. Il nuovo apparato sanzionatorio previsto in caso di violazioni dell'orario di lavoro si applicherà a quelle commesse dopo l'entrata in vigore del collegato lavoro (2010).