Mercoledì, 22. Febbraio 2012

StudioMarzocchi
Agenzia delle Entrate: Mod.770/2011 versione definitiva.

Con provvedimenti del 17 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate provvede, come da legge, ad approvare i modelli definitivi di dichiarazione 770/2011 ordinario e semplificato, e a dettare le relative istruzioni. Tutto è disponibile online sul sito delle Entrate. I definitivi non si discostano molto dalle bozze dei modelli precedentemente diffusi.

I modelli 770 semplificato e ordinario - dichiarazioni che utilizzano i datori di lavoro, gli enti pensionistici e gli intermediari (sostituti d’imposta) - rivelano una serie di novità che li adeguano alle recenti modificazioni del quadro normativo.

Tra le principali modifiche nel 770 ordinario troviamo l’aggiunta di una colonna nella sezione IV del quadro SX, che dovrà essere compilata dagli intermediari che hanno ricevuto la dichiarazione riservata per lo scudo fiscale atta a distinguere i versamenti delle imposte sostitutive del 7, 5 e 6% sul valore delle attività rimpatriate e regolarizzate.

Nel 770 semplificato, invece, è inserito il nuovo prospetto SY per gestire le somme liquidate in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi e quelle derivanti dai bonifici effettuati per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, agevolati con le detrazioni del 36 e del 55%.

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Oggi: 22 Feb, 2012

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI. PDF Stampa E-mail

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennitàè riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing.

I Requisiti:

L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:

  • un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità): ad esempio, per le indennità pagate nel 2009, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2006;
  • almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).

L'Importo:

Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 858,58, elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48.

L’indennità può essere riscossa con bonifico bancario o postale o pressi gli sportelli di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN completo e il numero di conto corrente.

Lavoratori Sospesi:

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali, intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro.

Per ottenerla, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione dell’attività lavorativa e la relativa motivazione ai Centri per l’impiego ed alla sede INPS territorialmente competente, fornendo l’elenco dei lavoratori sospesi.

L’indennità spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

  • nell’anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.);
  • risultino assicurati da almeno 2 anni e possano far valere almeno 1 contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Ai lavoratori sospesi spetta l’indennità nel limite massimo di 90 giorni.

L’importo è calcolato nella misura del 35% delle retribuzioni percepite nell’anno precedente, suddiviso per il numero di giornate di lavoro effettivo.

La Domanda:

La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le Sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici dell’Inps e nella sezione “Moduli” del sito internet.

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’art. 1 comma 783 della legge 296/06.

Il Ricorso:

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. -  (Fonte - INPS)