Mercoledì, 22. Febbraio 2012

StudioMarzocchi
Sentenza Cassazione: Proroga del contratto a termine.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19365 del 10 settembre 2010, ha stabilito che i lavori a termine possono essere prorogati una sola volta in presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili diverse da quelle che sono state alla base dell'originaria apposizione della durata, anche nel caso in cui il nuovo accordo è stato autorizzato dall'ispettorato.

Nel caso specifico, viene precisato che nessuna norma di legge può derogare alla regola per cui l'estensione di quel tipo di accordo è ammessa, con il consenso del lavoratore, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando è richiesta per motivi eccezionali e riguarda le stessa attività.

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Oggi: 22 Feb, 2012

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA. PDF Stampa E-mail

E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). L'indennità spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:

  • almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  • almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità viene corrisposta per per 8 mesi, ma può durare fino a dodici mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.

 

La domanda va presentata all'Inps entro 68 giorni dal licenziamento. Alla domanda deve essere allegati:

  • la dichiarazione del datore di lavoro compilato dall'ultimo datore di lavoro;
  • certificato d'iscrizione nelle liste dei disoccupati;
  • la richiesta di detrazioni Irpef.

I moduli di domanda e la richiesta di detrazioni Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici dell'Inps, anche sul sito www.Inps.it, nella sezione "moduli". L'indennità decorre:

  • dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall'art. 1 comma 783 della legge 296/06.

Il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente eventuali rioccupazioni, anche di breve durata (ad es: 1 giorno), cambi d'indirizzo e cambio delle coordinate bancarie.

L'indennità è corrisposta nella misura del 60% dell’ultima retribuzione percepita, nei limiti di un importo massimo mensile lordo per il 2009 è di € 886,31, elevato a € 1.065,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.917,48.

L’indennità può essere riscossa con bonifico bancario o postale o presso gli sportelli di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

L'indennità in pagamento nel corso del 2009 è calcolata nel seguente modo:

  • ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei mesi e il 50% per il settimo mese e ottavo mese;
  • ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei mesi, il 50% per il settimo e ottavo mese e il 40% per i mesi successivi.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN completo e il numero di conto corrente.

L'indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali, intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro.

Per ottenerla:

  • il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività lavorativa e la relativa motivazione ai Centri per l'impiego ed alla sede INPS territorialmente competente, fornendo l'elenco dei lavoratori sospesi;
  • il lavoratore deve essere assicurato all'INPS da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente.

Ai lavoratori sospesi spetta l'indennità nel limite massimo di 90 giorni.

L'importo è calcolato nella misura del 60% della retribuzione.

Il decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto, in via sperimentale, una prestazione di disoccupazione a favore dei lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio al momento della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata dalla crisi.

Non sono richiesti i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per l'indennità di disoccupazione ordinaria, ma è necessario un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

Agli apprendisti sospesi o licenziati spetta l'indennità nel limite massimo di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.

Questa nuova tipologia di intervento, prevista in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate di indennità;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
  • rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
  • non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
  • non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. (Fonte INPS)