| CONGEDO STRAORDINARIO: PERSONE CON DISABILITA'. | ![]() | ![]() | ![]() |
CONGEDO STRAORDINARIO Per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato. La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo. A CHI SPETTA
Se i figli sono minorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza. In caso di figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. I genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente; ai fratelli o alle sorelle (alternativamente) conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, se si verificano le seguenti due condizioni:
ai figli conviventi con la persona in situazione di disabilità grave se si verificano le seguenti condizioni:
• tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi; • i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio. I REQUISITI Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni previste dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento del congedo parentale, permessi orari retribuiti). LA DURATA Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa che costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Il congedo può essere frazionato a giorni, settimane, mesi. L'INDENNITA' Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione in godimento o quella effettivamente percepita nell’ultimo mese che precede il congedo. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo pari, per il 2009, a € 43.276,13. Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa e l’indennità va riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. LA DOMANDA La domanda di congedo straordinario (i moduli Hand4 per i genitori, Hand5 per fratelli e sorelle, Hand6 per il coniuge e Hand7 per i figli, sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it , nella sezione “moduli”) deve essere presentata all’Inps in duplice copia. La copia che viene restituita dall’Inps per ricevuta va presentata al datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell’handicap. Da ricordare:
- (Fonte INPS) |
















