E’ un’indennità a sostegno del reddito spettante agli operai agricoli a tempo determinato, agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell’anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.
REQUISITI: Per l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali: - iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (predisposti dall’Inps e affissi all’Albo pretorio del Comune di residenza del lavoratore) relativi all’anno per il quale è richiesta l’indennità;
- iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione oppure un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda;
- almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola nel biennio solare precedente la domanda.
Per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: - almeno 78 giornate di attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola effettuate nell’anno di riferimento della domanda
- iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione oppure un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola anteriormente al biennio solare precedente la domanda
L’indennità viene liquidata per lo stesso numero di giornate lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate (requisiti normali), ovvero di 312 giornate (requisiti ridotti) QUANTO SPETTA - 40% della retribuzione di riferimento (operai agricoli a tempo determinato – requisiti normali)
- 30% della retribuzione effettiva (operai agricoli a tempo indeterminato – requisiti normali)
- 30% della retribuzione di riferimento (requisiti ridotti)
LA DOMANDA Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve compilare la domanda e presentarla presso gli uffici dell’Inps della sua zona di residenza, o per posta (o fax) o tramite un ente di patronato che, per legge, offre assistenza gratuita. La domanda per le prestazioni di disoccupazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. IL PAGAMENTO Il pagamento, in un’unica soluzione, avviene per il tramite di bonifico bancario presso ufficio postale, oppure per accredito su conto corrente bancario/postale. - (Fonte INPS) |