| Autotrasporto: L’invio dei dati relativi al cronotachigrafo. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sabato 25 Settembre 2010 08:46 |
In definitiva gli autotrasportatori saranno tenuti, a partire dal 30 settembre 2010, a trasferire in azienda i dati riportati sui cronotachigrafi digitali entro 90 giorni, o entro 28 giorni in caso di apparecchiature cartacee (non digitali). |
















Il Regolamento UE n. 581 del 2 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE L168 del 2 luglio 2010, ha disposto le tassative tempistiche in relazione alla trascrizione dei dati riportati sui cronotachigrafi.