Venerdì, 18. Maggio 2012

StudioMarzocchi
INAIL: denuncia malattia professionale per via telematica.

L'INAIL, con la circolare n. 36 del 15 settembre 2010, ha fornito alcune indicazioni circa la denuncia di malattia professionale per via telematica, in particolar modo sull'acquisizione del certificato medico.

Ai sensi della nuova disposizione:

  • Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico
  • L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore
  • Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.
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Oggi: 18 Mag, 2012

Ministero del Lavoro: Computo dei disabili nelle aziende edili. PDF Stampa E-mail
Lunedì 18 Ottobre 2010 09:54

Dal computo della base occupazionale per l'assunzione di lavoratori disabili possono essere esclusi solo i dipendenti delle imprese edili che operano nei cantieri. L'esclusione non si applica, pertanto, ai dipendenti delle aziende del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti, anche se inquadrate nel settore edile.

Il ministero del Lavoro, con l'interpello n. 36 del 15/10/2010, sottolinea che l'espressione "personale di cantiere", usata dall'articolo 5 della legge 68/99 non individua specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, ma si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all'interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile.