Venerdì, 18. Maggio 2012

StudioMarzocchi
INPS: Guida sui diritti sociali nella Unione Europea.

Con la Circolare INPS n. 124 del 17 settembre 2010 viene divulgata la Guida pratica intitolata “Disposizioni UE sulla sicurezza sociale - I diritti di coloro che si spostano nell’Unione europea”.

La Pubblicazione fornisce una panoramica sulle disposizioni comunitarie in materia di legislazione assistenziale, previdenziale e la tutela dei diritti ed è stata pubblicata dalla Commissione europea a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti Comunitari in materia di sicurezza sociale.

Alcuni esemplari della Guida, anche in lingua estera, saranno disponibili agli sportelli e nei locali di ricevimento delle sedi Inps per consentirne la diretta consultazione da parte degli interessati.

La Guida, disponibile in 22 lingue, è scaricabile dal sito internet della Commissione europea.

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Oggi: 18 Mag, 2012

INAIL: Lavoro Accessorio - Chiarimenti. PDF Stampa E-mail
Martedì 16 Novembre 2010 14:56

L'INAIL, con nota del 15/11/2010, precisa che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell'inizio della prestazione può ricomprendere l'intero arco temporale nel quale s'intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni.

L'INAIL viene incontro alle osservazioni fatte pervenire in merito da molti rappresentanti del mondo produttivo e elimina il limite temporale dei trenta giorni previsto dalla:

  • nota n 7969 del 4.11.2010 (cfr. ) che prevede l'obbligo per i committenti di lavoro occasionale accessorio di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni di calendario (date presunte di inizio e fine prestazione)
  • nonché nota prot. n. 8181 del 10/11/2010 (cfr. ), ove si precisa che "il periodo della prestazione per il quale viene effettuata la comunicazione preventiva non può essere superiore a trenta giorni. In tutti i casi in cui il periodo supera i trenta giorni, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione preventiva allo scadere dei trenta,".

L'INAIL ribadisce l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni sopravvenute relativamente al periodo di lavoro effettivo, qualora lo stesso venga a cessare anticipatamente rispetto alla data originariamente indicata oppure abbia inizio in data successiva a quanto inizialmente comunicato.