| Lavoro: 30 Aprile scadenza rapporto parità uomo-donna. | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sabato 17 Aprile 2010 11:22 |
Scade il 30 aprile 2010 il termine entro il quale le aziende che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a presentare all'Ufficio Consigliera Regionale di parità territorialmente competente il rapporto biennale sulla situazione occupazionale. L'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE) prevede espressamente che le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto, ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti, della retribuzione corrisposta. Il prossimo appuntamento scade il 30 aprile 2010 ed il biennio interessato è relativo agli anni 2008-2009. Scopo del rapporto è rendere accessibili le informazioni sulla situazione del personale ed ottenere una base di conoscenze per le analisi statistiche, per la programmazione degli interventi di azioni positive ed il loro finanziamento e per la prevenzione delle disparità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro. Per la compilazione del rapporto può essere utilizzato un apposito software reperibile sia sul sito della Consigliera nazionale di parità che nei singoli siti regionali. Per le modalità di redazione del rapporto si fa ancora riferimento al DM 17/07/1996, non essendo intervenuti nuovi provvedimenti. Il rapporto va riferito al complesso aziendale e per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti. Il rapporto, dopo essere stato debitamente compilato, deve essere trasmesso:
In caso di mancata trasmissione del rapporto, il servizio ispettivo della Direzione Regionale del Lavoro, su segnalazione della Consigliera di Parità e/o della rappresentanza sindacale, inviterà l'azienda a provvedervi entro 60 gg (art. 46, c. 4, D.Lgs. 198/2006). In caso di inottemperanza potrà scattare la sanzione amministrativa da € 103 a € 516 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
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