Domenica, 05. Febbraio 2012

StudioMarzocchi
Ministero del Lavoro: Vigilanza nel settore dell'autotrasporto.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 25/II/0012009 del 9 luglio 2010, con alcuni chiarimenti per una maggiore efficacia ed uniformità di comportamento, del personale ispettivo, circa lo svolgimento dell'azione di vigilanza nel settore dell'autotrasporto.

Con la nota in oggetto, la Direzione Generale richiede, al proprio personale, una maggiore attenzione al rispetto, da parte degli autotrasportatori, della normativa vigente in materia di tempo di guida e di riposo, nonché dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili, con particolare attenzione alla disciplina del lavoro notturno.

Proprio su quest'ultima materia, il Ministero del Lavoro ha chiarito le definizioni di "lavoro notturno" e "notte": "deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia orario tra le ore 0:00 e le ore 7:00, qualora la durata complessiva dell'attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore".

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Oggi: 05 Feb, 2012

Lavoro: 30 Aprile scadenza rapporto parità uomo-donna. PDF Stampa E-mail
Sabato 17 Aprile 2010 11:22

Scade il 30 aprile 2010 il termine entro il quale le aziende che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a presentare all'Ufficio Consigliera Regionale di parità territorialmente competente il rapporto biennale sulla situazione occupazionale.

L'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna modificato dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE) prevede espressamente che le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto, ogni due anni, sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzione, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti, della retribuzione corrisposta.

Il prossimo appuntamento scade il 30 aprile 2010 ed il biennio interessato è relativo agli anni 2008-2009.

Scopo del rapporto è rendere accessibili le informazioni sulla situazione del personale ed ottenere una base di conoscenze per le analisi statistiche, per la programmazione degli interventi di azioni positive ed il loro finanziamento e per la prevenzione delle disparità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro.

Per la compilazione del rapporto può essere utilizzato un apposito software reperibile sia sul sito della Consigliera nazionale di parità che nei singoli siti regionali.

Per le modalità di redazione del rapporto si fa ancora riferimento al DM 17/07/1996, non essendo intervenuti nuovi provvedimenti.

Il rapporto va riferito al complesso aziendale e per ciascuna unità produttiva con più di 100 dipendenti.

Il rapporto, dopo essere stato debitamente compilato, deve essere trasmesso:

  • alla Consigliera regionale di parità presso la Direzione Regionale del Lavoro sia della Regione ove è ubicata la sede legale sia della Regione ove insistono le unità produttive con oltre 100 dipendenti;
  •  alle rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie)
  • Per assistenza sull'utilizzo del software (scaricabile dal sito http://www.italialavoro.it/wps/portal/pariopportunita), è possibile contattare Italia Lavoro ai seguenti recapiti: email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e tel. 06.80244565.

In caso di mancata trasmissione del rapporto, il servizio ispettivo della Direzione Regionale del Lavoro, su segnalazione della Consigliera di Parità e/o della rappresentanza sindacale, inviterà l'azienda a provvedervi entro 60 gg (art. 46, c. 4, D.Lgs. 198/2006).

In caso di inottemperanza potrà scattare la sanzione amministrativa da € 103 a € 516 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.