L’INAIL, con la Circolare n. 38/2025 del 24 giugno, fornisce indicazioni operative fondamentali sull’applicazione della voce tariffaria 0722, riconducente alle attività d’ufficio, call center e sportelli informatizzati, in uso dal Decreto interministeriale del 27 febbraio 2019Â
🎯 1. Ambito di applicazione
La voce 0722 si applica a qualsiasi attività amministrativa svolta tramite strumenti elettronici, tra cui:
gestione ordini, fatturazione, documentazione contrattuale,
attività di customer care e sportelli informatizzati,
uso del veicolo per spostamenti interni a ufficiÂ
🧩 2. Autonomia classificativa
L’elemento cruciale è l’indipendenza della tariffa 0722: anche se svolta parallelamente a processi produttivi o artigianali, l’attività d’ufficio deve essere classificata a parte, evitando di “assorbirla†in categorie più gravoseÂ
âš ï¸ 3. Errori da evitare
La Circolare avverte contro cinque errori frequenti:
classificazione basata sul solo ATECO anziché sull’attività effettiva,
fusione impropria tra attività d’ufficio e produzione,
applicazione della 0722 a lavori IT specifici (da classificare come 0726),
attributo non giustificato per l’uso di registratori di cassaÂ
💡 4. Vantaggi strategici
âœ”ï¸ Maggiore equità nei premi assicurativi — la tariffa è proporzionata ai rischi reali.
âœ”ï¸ Trasparenza e compliance — riduce ambiguità interpretative e rischi di contestazione in sede ispettiva.
âœ”ï¸ Opportunità per studi e aziende — verifica delle classificazioni attuali e eventuale riallineamento per ottimizzare costi e aderenza normativa.
📣 “Classificare correttamente il personale d’ufficio non è solo un obbligo normativo: è un’espressione di rigore e professionalità aziendale, capace di generare valore e sicurezza.â€